Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013

(non di pertinenza in ambito scolastico)

Informazioni e riferimenti normativi

Sotto-sezione di 1 livello: Interventi straordinari e di emergenza


 

Contenuti

  • Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze
  • Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
  • Costo previsto degli interventi
  • Costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
  • Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari

Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali


 

Art. 42

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.


 

La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non operano nelle condizioni di cui all’Art. 42 del D.L.vo 33/2013

Informazioni aggiuntive